(massima n. 1)
La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta solo se prevista, per i fatti per cui si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, ossia al momento della decisione emessa in primo grado, mentre non può farsi riferimento alla disciplina successivamente introdotta e vigente al tempo in cui la misura deve eseguirsi, poiché il principio di retroattività opera, in relazione a tale istituto, per effetto di quanto previsto dall'art. 236, secondo comma, cod. pen., nei limiti previsti dal solo primo comma dell'art. 200 cod. pen.