Cass. pen. n. 23857/2020
In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall'applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall'art. 231, comma secondo, cod. pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte.
Cass. pen. n. 4717/2013
In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.
Cass. pen. n. 27423/2005
In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell'art. 231 c.p., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sè l'inefficacia della misura precedentemente applicata.
Cass. pen. n. 1534/1996
In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l'imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell'ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro).
Cass. pen. n. 6614/1996
La sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, ben può essere ancorata all'intervenuta condanna del sorvegliato per un grave reato, ancorché non passata in giudicato, dal momento che per l'inasprimento della misura si instaura una procedura giurisdizionale che ha quale oggetto di valutazione non la responsabilità, ma la pericolosità del soggetto e che perciò le conclusioni tratte facendo riferimento alla condanna penale niente hanno a che vedere con la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza.
Cass. pen. n. 2813/1993
In tema di libertà vigilata, la disposizione contenuta nell'art. 231 c.p. tende, in presenza di trasgressione degli obblighi, ad accertare l'accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso, secondo un apprezzamento assolutamente discrezionale.
Cass. pen. n. 11869/1992
La trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata trova la sua sanzione non nell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), bensì nell'art. 231 c.p.
Cass. pen. n. 3999/1992
Le condizioni di salute possono - eventualmente - incidere sulle modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ma non sulla loro applicabilità, ciò non essendo stato disposto da alcuna norma. (Nella specie la Suprema Corte ha altresì precisato che il preteso contrasto fra l'art. 231 c.p. e l'art. 32 della Costituzione, appare macroscopicamente infondato perché il diritto alla salute viene egualmente garantito anche in vinculis attraverso le apposite strutture sanitarie che sono state create presso gli istituti sia di prevenzione che di pena).