(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso.