(massima n. 1)
Una volta che sia stata concessa l'estradizione per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (nella specie colonia agricola), č del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialitą, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella pił afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.