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Articolo 692 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Spese della custodia cautelare

Dispositivo dell'art. 692 Codice di procedura penale

1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [285, 286], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

[3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.](1)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ora contiene la regolamentazione relativa alle spese di giustizia.

Spiegazione dell'art. 692 Codice di procedura penale

La custodia cautelare è equiparata a tutti gli effetti alla reclusione, soprattutto per quanto riguarda la necessità, avvertita dal legislatore, di detrarre dalla pena detentiva comminata con la sentenza di condanna irrevocabile il periodo sofferto a titolo di “carcerazione preventiva”, quando il giudice, ritenendo sussistenti i presupposti per adottare la misura cautelare più gravosa, dispone la custodia cautelare.

L'equiparazione appena spiegata si riflette anche sulle spese per la detenzione, posto che in caso di condanna il giudice è tenuto a porre a carico del condannato le spese per la custodia cautelare nelle more del processo. Difatti, anche la reclusione (o l'arresto) comportano un onere di spesa per lo Stato, il quale dunque si rivale sul condannato. Ovviamente, in caso di assoluzione, nessuna spesa sarà posta a carico dell'imputato.

Se la custodia cautelare supera la durata della pena (e dunque il condannato deve essere rimesso in libertà, se non detenuto per altra causa), sono detratte le spese relative alla maggior durata.

Massime relative all'art. 692 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 27700/2007

Ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445, comma primo bis cod.proc.pen. con conseguente loro addebito all'imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta. (Annulla in parte s.rinvio, Gip Trib.Torre Annunziata,2 Novembre 2006).

Cass. pen. n. 37926/2004

In tema di patteggiamento, l'esclusione della condanna alle spese del procedimento non si estende a quelle di custodia cautelare, per le quali vale l'equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna, come stabilito dall'art. 445 c.p.p., ultimo comma.

Cass. pen. n. 43915/2003

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere, durante la custodia cautelare, sono poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria distinti dalle spese processuali, che si riferiscono all'attività dell'autorità giudiziaria e per le quali vige il principio di irripetibilita' stabilito dall'art. 445 c.p.p.

Cass. pen. n. 17650/2003

Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all'attività dell'Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 c.p.p.

Cass. pen. n. 824/1993

La sentenza, che applica la pena su richiesta delle parti, è equiparata ad una pronunzia di condanna. Ne deriva che le spese di mantenimento durante la custodia cautelare — che non rientrano tra le spese processuali di cui all'art. 445 c.p.p. — devono essere poste a carico di colui nei cui confronti la sentenza stessa è emanata.

Cass. pen. n. 4571/1992

La disposizione dell'art. 445 comma primo c.p.p., che esclude il pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata, è di carattere eccezionale e non consente, pertanto, interpretazione estensiva. Ne consegue che legittimamente consegue alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cass. pen. n. 2833/1992

La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicchè per l'imputato che abbia patito custodia cautelare le spese del relativo mantenimento devono essere poste a suo carico, data la diversa natura di queste spese rispetto a quelle del procedimento, oltre tutto regolate da diversa normativa.

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