Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213](1).
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
- 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];
- 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.](2);
- 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [535, 691, 693 c.p.p.](3).
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro(4).
Note
(1)
Per quanto attiene alla determinazione, tale remunerazioni sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A ciò per legge é preposta una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 22, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento penitenziario.
(2)
Vengono considerate spese per il mantenimento quelle "concernenti gli alimenti ed il corredo", come prevede l'articolo 2 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), rimanendo quindi escluse quelle sanitarie.
(3)
Si ricordi il condannato/internato può godere della remissione del debito sussistente tra sé e l'Amministrazione penitenziaria (art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354), relativamente alle spese processuali e di mantenimento, solo qualora ricorrano congiuntamente due requisiti: disagiate condizioni economiche e regolare condotta.
(4)
Si ritiene che tale comma, in quanto incompatibile con il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della 26 luglio 1975, n. 354, possa considerarsi da questo sostituito. Di conseguenza, la disposizione in esame, dovrebbe così leggersi: "In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione".