(massima n. 1)
La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.), si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'art. 110 c.p., ma è sufficiente l'imputazione per lo stesso reato. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo in quanto denotano la persistenza nello Stato di un interesse punitivo. Pertanto, la prescrizione del reato è interrotta dall'atto processualmente nullo nei confronti di uno solo degli autori dello stesso reato, purché l'atto esprima la volontà di perseguire l'illecito attraverso una manifestazione del legittimo rappresentante dell'autorità statale. Gli atti interruttivi hanno effetto nei confronti di chi (per lo stesso reato) ha assunto la qualità d'imputato dopo il decorso del normale termine di prescrizione. Con l'espressione «hanno commesso il reato» di cui all'art. 161 comma primo, c.p., la legge non intende riferirsi esclusivamente all'ipotesi della compartecipazione criminosa prevista dall'art. 110 c.p., bensì considera sufficiente l'imputazione per lo stesso reato.