(massima n. 2)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/02/2019)