(massima n. 1)
La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. (Fattispecie in tema di falso in atto pubblico nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio).