(massima n. 1)
In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo c.p. dispone che l'effetto estensivo si determina quando per pił reati connessi si procede «congiuntamente», in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata).