Cass. pen. n. 9843/2013
Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale.
Cass. pen. n. 37020/2006
La gelosia quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine, non diminuisce e tanto meno esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa derivi da un vero e proprio squilibrio psichico il quale deve presupporre uno stato delirante tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.
Cass. pen. n. 24696/2004
In tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso ed educativo che, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello autocritico, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività. Ne consegue che l'indebolimento dei freni inibitori, non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull'imputabilità.
Cass. pen. n. 24614/2003
In tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità. Ne consegue che esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali.
Cass. pen. n. 967/1998
Gli stati emotivi o passionali, per loro stessa natura, sono tali da incidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione di legge, possa escludere o diminuire l'imputabilità, occorrendo a tal fine un quid pluris che, associato allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure in natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica. L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di “infermità” (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., ai fini della esclusione e della riduzione della capacità d'intendere e di volere), ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza.
Cass. pen. n. 1435/1996
La falsa opinione sul tradimento del coniuge può atteggiarsi o come idea portatrice di inquietudini, di per sé sole ininfluenti, o come stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione e di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme e automatica. Solo in questa seconda ipotesi può parlarsi di infermità mentale dipendente da causa patologica e idonea ad escludere o ad attenuare fortemente la capacità di intendere e di volere. (Fattispecie relativa a uxoricidio).
Cass. pen. n. 11373/1995
In tema di imputabilità, affinché una reazione «a corto circuito» costituisca manifestazione di una vera e propria malattia che comprometta la capacità di intendere e di volere del soggetto, è necessario che essa si inquadri in una preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità mentale. Quando la reazione a corto circuito si ricolleghi a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni comportamentali prive di substrato organico, essa si configura come situazione di turbamento psichico transitorio, qualificabile come stato emotivo o passionale, tale da non escludere né diminuire l'imputabilità a norma dell'art. 90 c.p.
Cass. pen. n. 4954/1993
In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un'accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all'art. 90 c.p.
Cass. pen. n. 1347/1991
Gli stati emotivi e passionali, che a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono l'imputabilità, possono in via eccezionale influire su questa solo quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio squilibrio mentale con disordine e perturbazioni nelle funzioni della mente e della volontà, sì da eliminare o attenuare le capacità intellettive e volitive.
Cass. pen. n. 6710/1983
Gli stati emotivi e passionali, che, a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono la imputabilità, possono eccezionalmente avere rilievo sull'anzidetta imputabilità allorquando travalichino la sfera puramente psicologica e degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio mentale. Ne deriva che la gelosia, la quale costituisce uno stato passionale privo delle anzidette caratteristiche degenerative, è inoperativa ai fini della imputabilità. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disattesa la censura della difesa, secondo cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della incidenza del prorompente sentimento di gelosia dell'imputato, rifiutandosi di considerare l'automatismo dell'azione, la obliquità dei colpi inferti sulla superficie addominale della vittima e soprattutto la significativa incertezza nel racconto inerente alle modalità di esecuzione della condotta delittuosa).
Cass. pen. n. 3171/1981
Il semplice stato di agitazione non determina infermità che faccia escludere la capacità di intendere e di volere, non essendo un vero e proprio stato morboso.