(massima n. 1)
Ai fini dell'imputabilitą nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro pił ampio di "infermitą", tale per consistenza, intensitą e gravitą da incidere concretamente sulla capacitą di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale.