(massima n. 1)
Gli stati emotivi e passionali, che a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono l'imputabilitą, possono in via eccezionale influire su questa solo quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio squilibrio mentale con disordine e perturbazioni nelle funzioni della mente e della volontą, sģ da eliminare o attenuare le capacitą intellettive e volitive.