(massima n. 2)
L'art. 78 c.p. va interpretato nel senso che non č possibile includere tutte le pene in un cumulo, soggetto alle limitazioni della suddetta norma ed alla successiva integrale imputazione del presofferto, quando si sia in presenza di una pluralitā di reati e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e, in particolare, quando il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo giā effettuato o, comunque, prima della totale espiazione del cumulo stesso (allorché sia venuto meno lo stato detentivo per evasione od altra causa). In tali ipotesi vanno cronologicamente ordinati, da una parte i reati e dall'altra i periodi di carcerazione presofferti e si procede ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo.