(massima n. 1)
Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non pił concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilitą di inclusione in esso delle pene gią coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore in parola e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di esecuzione che, calcolato in anni trentasette e mesi cinque il cumulo materiale delle pene concorrenti e determinatone in anni trenta il cumulo giuridico, aveva poi ulteriormente detratto da quest'ultimo, al fine di stabilire l'eseguenda pena complessiva, le pene che risultavano condonate in virtł dell'applicazione di provvedimenti di clemenza).