(massima n. 1)
La norma codicistica sul limite massimo della pena (art. 78 c.p.) non può applicarsi quando una legge speciale — per giunta cronologicamente posteriore (D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277) — disponga altrimenti, ovverosia preveda una pena superiore a quella fissata in via generale dalla norma del codice: in tal caso la norma speciale e posteriore deroga a quella generale anteriore. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto violazione dell'art. 78 c.p., secondo cui la pena non poteva, comunque, eccedere i sei milioni per l'ammenda, mentre gli era stata irrogata la pena di lire dieci milioni).