(massima n. 1)
La regola posta dall'art. 78 c.p. — applicabile, per effetto del successivo art. 80, anche nel caso di condanne susseguitesi nel tempo — non comporta che un soggetto il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa soffrire complessivamente una detenzione, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trent'anni. Invero, il criterio moderatore, sancito dalla norma indicata, opera tra le sole pene che risultino effettivamente concorrenti e cumulabili tra loro, nel senso che in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione, sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 c.p., ma vanno ordinati cronologicamente da una parte i reati, dall'altra i periodi ininterrotti di carcerazione, e si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo.