Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero(1).
La pena dell'arresto è eseguita per ultima.
Note
(1)
L'applicazione del principio del cumulo materiale è temperato, però, dal disposto del comma 2 dell'articolo 78 che prevede il limite invalicabile dei 30 anni di pena detentiva. Sicché se per la pluralità dei reati sono irrogate pene temporanee detentive di specie diversa che superano nella loro somma 30 anni, in applicazione del cumulo la pena da espiare sarà di 30 anni.