(massima n. 1)
Al condannato, ancorché ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 c.p., è inibita l'iscrizione presso la Camera di commercio per lo svolgimento di un'attività di impresa. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha precisato che a diversa soluzione non può condurre né la disposizione di cui all'art. 17 L. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 5, comma secondo, L. 22 giugno 2000, n. 193, la quale esclude l'operatività dell'incapacità derivante dall'interdizione ai soli casi di costituzione di rapporti di lavoro ed assunzione della qualità di socio in cooperative sociali, né la disciplina di cui all'art. 8 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, secondo la quale dal rifiuto del collaborante di accettare adeguate opportunità di lavoro o di impresa deriva la revoca del programma di protezione, atteso che tale condotta negativa non può equipararsi al fenomeno normativo ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dagli effetti preclusivi derivanti dalle pene accessorie).