(massima n. 1)
Al cosiddetto «patteggiamento in appello», previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p. non sono applicabili le norme che regolano l'applicazione della pena su richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto ai sensi del suddetto art. 599, comma 4, c.p.p. non possa escludersi l'applicazione di pene accessorie ed in particolare che sia applicabile l'interdizione legale durante la pena, disposta nel giudizio di primo grado).