La norma in commento prevede che quando sia necessaria la
lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia oppure sia necessario l'ascolto o la visione di f
otografie o di nastri di registrazione relativi ad atti del dibattimento, il giudice sospende la fase deliberativa e procede nelle forme di cui all'articolo
127 provvedendo con l'assistenza dell'
ausiliario e dell'eventuale tecnico addetto alla documentazione.
Iniziata la fase di camera di consiglio non è possibile nè un ritorno alla fase dibattimentale per procedere alla lettura o all'ascolto, nè l'intervento delle parti nella stessa camera di consiglio per un interpello.
L'art.
525dispone che la
sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ma ciò non significa che il giudice, una volta entrato in
camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata. Infatti, il comma 3 dello stesso articolo dispone che la deliberazione può essere sospesa nel caso previsto dall'art. 528 stesso codice o in caso di assoluta impossibilità e, comunque, le citate disposizioni non escludono che il giudice possa adottare una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, pronunciando un'ordinanza con la quale disponga una ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove di confronti fra testi già sentiti, l'espletamento di una
perizia, la rinnovazione di una citazione che sia risultata nulla ecc..