(massima n. 1)
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalitą non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato). (Rigetta, Trib. Firenze, 20 Ottobre 2008).