Cass. pen. n. 7697/2017
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo).
Cass. pen. n. 44861/2014
In tema di giudizio di appello, nel caso in cui la Corte ordini la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione e alla successiva udienza, dopo la comparizione dell'imputato al solo fine di eccepire la nullità della notifica, rinvii il processo senza disporre una nuova notificazione e si limiti a diffidare l'interessato a comparire, l'ulteriore udienza in cui dichiari la contumacia dell'imputato non comparso è nulla.
Cass. pen. n. 38809/2005
Il termine a difesa al quale, ai sensi dell'art. 184, comma 2, c.p.p., ha diritto la parte la quale dichiari di essere comparsa al solo fine di far rilevare l'irregolarità della citazione, dell'avviso o delle relative notifiche, dev'essere concesso solo ed in quanto ne venga fatta richiesta.
Cass. pen. n. 119/2005
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.
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La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione “omessa” ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione).
Cass. pen. n. 39414/2002
L'utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l'avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate e sempre che i mezzi cui si sia fatto ricorso siano astrattamente idonei a rendere noto l'avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario.
Cass. pen. n. 4000/1999
La mancata conferma telegrafica della notificazione telefonica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza di riesame integra — concernendo la partecipazione non obbligatoria del difensore — una nullità generale a regime intermedio che può essere dedotta nei limiti indicati dall'art. 182 c.p.p. e che rimane sanata nei casi previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la nullità de qua fosse stata sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza).
Cass. pen. n. 3118/1997
In caso di omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato dell'avviso della udienza di riesame si verifica una nullità a regime intermedio della procedura. Peraltro, qualora il difensore regolarmente avvisato concluda nel merito e l'altro difensore sia comparso, limitandosi ad eccepire la omessa notifica senza chiedere un termine a difesa, la nullità resta sanata, in base all'art. 184, comma primo, c.p.p.; e, in mancanza di espressa richiesta di rinvio della udienza ex art. 184, comma secondo, dello stesso codice, deve intendersi — tenuto conto delle strette cadenze che caratterizzano la procedura di riesame e della connessa presunzione di interesse del sottoposto a misura coercitiva di ottenere una rapida decisione — che il secondo difensore abbia rinunciato al termine a difesa, aderendo alle richieste di merito formulate dal condifensore.
Cass. pen. n. 12355/1995
L'inosservanza del termine per comparire integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., concernendo l'intervento dell'imputato. Tale nullità, non rientrando tra quelle insanabili di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p., in quanto non derivante dall'omessa citazione dell'imputato, deve essere rilevata tempestivamente nei termini fissati e si sana con la rinuncia a comparire della parte interessata, secondo il disposto dell'art. 184 c.p.p.
Cass. pen. n. 11328/1993
La comparizione dell'imputato in udienza sana le eventuali nullità del decreto di citazione, a condizione che sia stato conseguito lo scopo sostanziale dell'atto, cioè la conoscenza da parte dell'imputato (e del suo difensore) del capo di imputazione e del procedimento per il quale si viene citati. Pertanto in presenza di un mero ordine di traduzione — senza che questo sia assistito da una rituale citazione in giudizio — non può operare la sanatoria derivante dalla comparizione dell'imputato all'udienza, in quanto tale sanatoria è consentita (così come avveniva anche sotto l'impero del previgente codice di rito) in caso di nullità del decreto di citazione, ma non nell'ipotesi di sostanziale mancanza del decreto stesso. Né l'eventuale definizione del procedimento mediante «patteggiamento» dimostra in alcun modo l'acquiescenza dell'imputato e la sua rinuncia a far valere la nullità da lui stesso eccepita in limite
litis.
Cass. pen. n. 6330/1993
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 240 bis att. c.p.p., l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l'effetto di legittimare l'applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione - non sanzionata specificamente (a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato) come vizio del decreto di citazione dall'art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p., in relazione all'art. 429 dello stesso codice - dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto si riflette sull'assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all'udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l'irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all'onere di accompagnare l'eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l'irregolarità e di ottenere i termini a difesa.
Cass. pen. n. 443/1993
La parte che si presenti all'udienza camerale fissata dinanzi al tribunale della libertà per la discussione dell'istanza di riesame solo per far rilevare l'irregolarità della citazione ha diritto a un termine, ma tale da essere compatibile con la celerità della particolare procedura, e in ogni caso da non determinare la caducazione della misura cautelare per un eventuale scavalcamento del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione.