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Articolo 183 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sanatorie generali delle nullità

Dispositivo dell'art. 183 Codice di procedura penale

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

  1. a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
  2. b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Ratio Legis

La disposizione in esame si ispira al principio della conservazione degli effetti precari prodotti dall'atto imperfetto.

Spiegazione dell'art. 183 Codice di procedura penale

Per quanto riguarda la disciplina delle sanatorie generali, essa è improntata secondo il principio della conservazione degli effetti prodotti medio tempore dall'atto imperfetto. Va precisato sin d'ora che il meccanismo di sanatoria in esame non opera nei confronti delle nullità assolute (espressamente definite insanabili). La sanatoria opera dunque solo nei confronti delle nullità relative e delle nullità a regime intermedio.

La prima figura (c.d. acquiescenza) di sanatoria è incentrata sulla rinuncia espressa della parte interessata ad eccepire la nullità e sull'accettazione degli effetti dell'atto, vale a dire del risultato pratico. Tipico comportamento per facta concludentia, nell'acquiescenza è insita una manifestazione di volontà della parte, presupponendosi quindi la conoscenza del vizio.

La seconda figura di sanatoria riguarda invece le ipotesi in cui la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Con tale formula il legislatore ha inserito la tradizionale sanatoria per ul raggiungimento dello scopo.

Massime relative all'art. 183 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8990/2015

La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 34042/2014

La nullità della notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale non è sanata, ex art. 183 cod. proc. pen., dalla presentazione di istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione da parte del condannato, quando lo stesso abbia, nel contempo, proposto incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna e, conseguentemente, la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito ai fini dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 10399/2010

L'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 25386/2007

È sanata la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato determinata dall'errata indicazione del termine per chiedere il rito abbreviato, qualora l'imputato si sia comunque tempestivamente avvalso della relativa facoltà attraverso la richiesta del suddetto procedimento speciale subordinata ad una integrazione probatoria. (In motivazione, la Corte di cassazione ha escluso che per la sanatoria del decreto di citazione per il giudizio immediato fosse necessaria una richiesta di giudizio abbreviato «condizionata» e, in via subordinata, «semplice»).

Cass. pen. n. 39298/2006

L'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all'indagato alloglotta, ne determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non è deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p., ed è comunque sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., nel caso in cui l'interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando così di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell'atto nullo.

Cass. pen. n. 20927/2004

Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì integra un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo lett. a) c.p.p.

Cass. pen. n. 23344/2003

Pur operando la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche nel processo di esecuzione, nel caso in cui venga disposto un rinvio di udienza ad una data che cade nel periodo feriale senza che il difensore opponga alcuna eccezione, tale comportamento determina una sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.

Cass. pen. n. 25007/2001

Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata - ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p. - se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.

Cass. pen. n. 7541/1999

Qualora P.M. e difesa concordemente richiedano una sentenza di proscioglimento con formula ampia prima del dibattimento e l'istanza sia accolta dal giudice, si verifica una sanatoria (ex art. 183 c.p.p.) della nullità, poiché le parti hanno accettato gli effetti dell'atto. In ogni caso la nullità non è deducibile oltre (ex art. 182, comma 1, c.p.p.) avendo le medesime concorso a darvi causa. (Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G., pur titolare di un autonomo potere di impugnazione).

Cass. pen. n. 2485/1999

L'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validità del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti, pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento comunque della finalità cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art. 183, lett. b), c.p.p.

Cass. pen. n. 3490/1998

Nel caso di omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata oltre il termine fissato dal giudice ex art. 544, comma 3 c.p.p., l'impugnazione proposta dal solo difensore, pur non essendo ancora decorso il termine per l'impugnazione dell'imputato, ha efficacia sanante ex art. 183 lett. b) stesso codice, atteso che la facoltà di proporre impugnazione è stata regolarmente esercitata dal difensore senza che l'imputato abbia diversamente disposto del relativo diritto di cui è titolare, e considerato che ai sensi dell'art. 585, comma 3, in caso di decorrenza diversa del termine per impugnare, non è preclusa la decisione sull'impugnazione proposta da un soggetto legittimato nel rispetto del termine a lui relativo, ma, inversamente, è ammissibile l'impugnazione del soggetto il cui termine sia scaduto nel maggior termine previsto per l'altro legittimato

Cass. pen. n. 2966/1996

Quando l'imputato non abbia proposto gravame nel termine decorrente dal giorno in cui ebbe notizia della sentenza pronunciata in contumacia attraverso un atto equipollente all'estratto contumaciale, il giudice non può ritenere che egli abbia accettato gli effetti della notifica dell'estratto stesso, irritualmente eseguita. Tal comportamento, infatti, non integra l'ipotesi di sanatoria generale prevista dall'art. 183 c.p.p., salvo il concorso di particolari circostanze, che offrano una precisa indicazione in tal senso. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere all'imputato contumace).

Cass. pen. n. 4969/1994

Anche le nullità di ordine generale (non assolute) sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p. Pertanto, la proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna, senza denunciare le manchevolezze della notifica, costituisce accettazione sanante degli effetti dell'atto, ex art. 183, comma 1, lettera a) c.p.p. (Fattispecie relativa alla notificazione di decreto penale di condanna, priva dell'indicazione della data di consegna della copia dell'atto).

Cass. pen. n. 7560/1994

Nel caso in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da nullità) era preordinato, vale a dire la presentazione dell'impugnazione

Cass. pen. n. 899/1992

Nel caso di perquisizione illegittimamente disposta, il fatto che la stessa abbia avuto un esito positivo perché conclusasi con il rinvenimento ed il sequestro di alcuni documenti giudicati utili ai fini delle successive indagini, non può essere ritenuto evento idoneo a disperdere gli effetti conseguenti al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimavano il ricorso a quello specifico strumento di ricerca della prova, atteso che il conseguimento del risultato cui l'atto era predisposto non è sussumibile nella categoria delle sanatorie generali delle nullità, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 183 c.p.p.

Cass. pen. n. 6945/1991

In tema di istruzione dibattimentale, allorché, su richiesta di parte o d'ufficio, il giudice dispone una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall'art. 227 c.p.p. e non esclusa dall'art. 508, terzo comma, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, terzo comma, e 511, terzo comma stesso codice. La lettura compiuta senza il previo esame del perito non determina la inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183. (Nella fattispecie, su richiesta del P.M. in dibattimento era stato dato incarico al perito, che aveva giurato e dopo qualche giorno depositata la perizia. Alla successiva udienza — a cui il tribunale aveva rinviato in prosieguo il processo, diffidando a comparire l'imputato e il suo difensore e non anche il perito, senza che alcuno eccepisse alcunché — fu data lettura delle conclusioni della perizia depositata).

Cass. pen. n. 2523/1990

In tema di testimonianza, alla deposizione resa dalla convivente dell'imputato, senza l'avvertimento previsto dall'art. 199 del nuovo c.p.p., non conseguono ipso iure gli effetti della sanzione processuale della nullità assoluta, essendo questa condizionata alla formale dichiarazione espressa dall'avente diritto di volersi avvalere della facoltà di astenersi dal deporre e potendo esser sanata dall'accettazione da parte dell'imputato degli effetti della deposizione.

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