(massima n. 1)
Nel caso di omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata oltre il termine fissato dal giudice ex art. 544, comma 3 c.p.p., l'impugnazione proposta dal solo difensore, pur non essendo ancora decorso il termine per l'impugnazione dell'imputato, ha efficacia sanante ex art. 183 lett. b) stesso codice, atteso che la facoltā di proporre impugnazione č stata regolarmente esercitata dal difensore senza che l'imputato abbia diversamente disposto del relativo diritto di cui č titolare, e considerato che ai sensi dell'art. 585, comma 3, in caso di decorrenza diversa del termine per impugnare, non č preclusa la decisione sull'impugnazione proposta da un soggetto legittimato nel rispetto del termine a lui relativo, ma, inversamente, č ammissibile l'impugnazione del soggetto il cui termine sia scaduto nel maggior termine previsto per l'altro legittimato