(massima n. 2)
Sono inutilizzabili gli esiti di intercettazioni qualora le conversazioni risultino registrate mediante impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio di Procura senza esser state precedute da un provvedimento autorizzativo che contenga un apprezzamento del Pubblico Ministero circa l'esistenza attuale ed effettiva delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della stessa Procura (Nel caso di specie è stata dichiarata l'inutilizzabilità di decreti del P.M. che avevano autorizzato l'uso degli impianti esterni con espressioni quali: "qualora gli impianti in dotazione agli uffici della Procura risultassero inidonei e/o insufficienti"; "nel caso di indisponibilità od impossibilità presso la sala ascolto della Procura"; "nell'eventualità che presso la sala di ascolto di questa Procura non vi fossero disponibilità di postazioni e/o idonee apparecchiature"; "nel caso di indisponibilità di linee ed apparecchiature").