(massima n. 1)
Il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilitą della prova, bensģ integra un'ipotesi di nullitą d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilitą di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo lett. a) c.p.p.