(massima n. 1)
L'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all'indagato alloglotta, ne determina la nullitā ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non č deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p., ed č comunque sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., nel caso in cui l'interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando cosė di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell'atto nullo.