(massima n. 1)
Pur operando la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche nel processo di esecuzione, nel caso in cui venga disposto un rinvio di udienza ad una data che cade nel periodo feriale senza che il difensore opponga alcuna eccezione, tale comportamento determina una sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.