(massima n. 1)
L'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validitā del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti, pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento comunque della finalitā cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullitā č sanata e trova applicazione l'art. 183, lett. b), c.p.p.