(massima n. 1)
L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullitą assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensģ una nullitą a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullitą del decreto di latitanza per carente contenuto del verbale di vane ricerche, in quanto la stessa, verificatasi anteriormente alla decisione di primo grado, era stata dedotta solo nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello).