(massima n. 3)
La legge, con il consentire all'imputato o indagato l'assistenza di due difensori, conferisce all'istituto della difesa un carattere di inscindibilità, in presenza del quale non può distinguersi, ai fini dell'obbligatorietà dell'avviso che sia dovuto per il compimento di un determinato atto, fra l'uno o l'altro dei due difensori, per limitare detto avviso solo a quello fra essi che si sia reso parte attiva in una determinata fase processuale. Conseguentemente, qualora la richiesta di riesame sia stata sottoscritta da un solo difensore, deve escludersi che solo a quest'ultimo e non anche all'altro sia dovuto l'avviso di udienza previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p.