(massima n. 1)
In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 165 c.p.p. è l'esistenza del relativo stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 dello stesso codice ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice il quale, pur avendo natura dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte; in mancanza di tale provvedimento, pertanto, non può parlarsi di latitanza nell'accezione giuridico-processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame in quanto, pur in assenza del decreto dichiarativo della latitanza, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale era stato notificato all'indagato istante mediante consegna di copia al difensore).