(massima n. 1)
L'impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ex art. 159 c.p.p. impone al giudice investito del gravame di verificare, prima di dichiarare l'inammissibilitą, la regolare emissione del decreto di irreperibilitą, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero l'eventuale oggettiva impraticabilitą degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare che dalla relata di notifica, effettuata ex art. 159 c.p.p., del provvedimento che applicava una misura di sicurezza risultava decorso il termine di impugnazione).