(massima n. 2)
Poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilitą di ciascuno al servizio sociale ma, al contrario, in base al testuale tenore dell'art. 47, secondo comma, dell'«ordinamento penitenziario», devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente «ritenere» (come richiesto dalla norma), che l'affidamento si riveli proficuo, in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto, appare evidente che la reiezione dell'istanza di affidamento puņ considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia giudiziaria, quando esse, lungi dal dimostrare l'esistenza di elementi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalitą dell'istante.