(massima n. 1)
È legittimamente ritenuto irreperibile un teste (con i conseguenti riflessi sul regime delle letture e dell'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari) quando, all'atto della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, un parente riferisce della sua assenza e dell'impossibilità di reperire la persona interessata. La dichiarazione di irreperibilità del teste riflette infatti unicamente l'impossibilità di una regolare notifica ai sensi dell'art. 167 c.p.p. e non l'esito negativo delle ricerche previste per l'imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p.