1. (1)Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(3).
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio(2).