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Articolo 313 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 313 Codice di procedura penale

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato [658]. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva(1)(3).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72(2).

3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione [314].

Note

(1) Quindi il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo di procedere, entro cinque giorni, all'interrogatorio dell'interessato, pena la perdita di efficacia del provvedimento ex art. 302.
È possibile infatti la revoca della misura di sicurezza qualora il soggetto non sia più da considerare socialmente pericoloso.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 1, nella formulazione precedente alla riforma Nordio e applicabile fino al 24 agosto 2026, stabilisce che "Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294".

Ratio Legis

La disposizione trova la propria ratio in una scelta sistematica di tipo analogico che ha inserito la disciplina dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nel libro dedicato alle misure cautelari, da cui però si distinguono nettamente.

Spiegazione dell'art. 313 Codice di procedura penale

Le misure di sicurezza e la loro applicazione provvisoria, resa necessaria dalla presenza dell’art. 206 del c.p., presentano natura, presupposti e contenuti diversi rispetto alle misure cautelari personali.

La disposizione in esame disciplina il procedimento da seguire ai fini dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza in presenza dei presupposti stabiliti dal codice (a norma dell’art. 312 del c.p.p., i gravi indizi di “commissione del fatto”; non applicabilità in concreto delle cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato ex comma 2 dell’art. 273 del c.p.p.; ai sensi dello stesso art. 313 c.p.p., l’attualità della pericolosità sociale dell’indagato).

Il comma 1 (come modificato dalla riforma Nordio, L. n. 114 del 2024) stabilisce che il giudice provvede con ordinanza ex art. 292 del c.p.p., previo interrogatorio del soggetto da sottoporre a cautela.

Dunque, di regola, la pronuncia del provvedimento applicativo deve essere preceduto dall’interrogatorio dell’indagato. Tale passaggio è necessario ai fini di un’attenta e preventiva valutazione della pericolosità sociale del soggetto.

Tuttavia, ove non sia possibile l’interrogatorio anticipato, il giudice deve procedere a norma dell’art. 294 del c.p.p.: ossia, secondo l’interpretazione della dottrina dominante, il giudice deve comunque provvedere all’interrogatorio non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, a pena di caducazione della misura ai sensi dell’art. 302 del c.p.p..

Ancora, a seguito della riforma Nordio, il comma 1 precisa che, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva, a provvedere è il giudice per le indagini preliminari nella composizione collegiale di cui al comma 1-quinquies dell’art. 328 del c.p.p. (secondo cui il g.i.p. decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere).

Tuttavia, occorre precisare che la modifica del comma 1 ad opera della Legge Nordio si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Peraltro, come detto, uno dei presupposti necessari è la pericolosità sociale dell’indagato. Ebbene, ai sensi del comma 2 dell’art. 313 c.p.p., il giudice deve procedere ad una valutazione periodica della pericolosità sociale nei termini di cui all’art. 72 del c.p.p. (ossia, a scadenza semestrale o anche prima, quando ne ravvisi la necessità). In ogni caso, come evidenziato da autorevole dottrina, è fatta salva la possibilità, su richiesta di parte o d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’art. 299 del c.p.p., di revocare il provvedimento nel caso di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti.

Infine, occorre precisare che, ai fini dell’impugnazione, il comma 3 stabilisce che le misure provvisorie di sicurezza vengono equiparate alla custodia cautelare. Di conseguenza, l’ordinanza applicativa di misura provvisoria di sicurezza potrà essere sottoposta a riesame su richiesta dell’interessato o del suo difensore dinanzi al tribunale della libertà (art. 309 del c.p.p.) o al ricorso immediato in cassazione a norma dell’art. 311 del c.p.p., mentre l’ordinanza di diniego potrà essere appellata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 del c.p.p..

Ulteriore conseguenza di tale equiparazione è l'assoggettabilità alla disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione.

Massime relative all'art. 313 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 30573/2011

L'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio - nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni - trattandosi di atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura. (Nella specie l'interrogatorio di garanzia era stato effettuato in sede di adozione della custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previo accertamento della pericolosità sociale dell'indagato, mediante relazione peritale). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 04 gennaio 2011).

Cass. pen. n. 36732/2010

Il mancato espletamento, nei cinque giorni dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, dell'interrogatorio dell'indagato non determina la perdita di efficacia della misura. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 09 febbraio 2010).

Cass. pen. n. 40141/2009

L'interrogatorio strumentale all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza deve essere espletato se ad esso non si sia dato luogo in precedenza, nella specie in sede cautelare, perché risponde alle stesse funzioni di garanzia che attengono all'intero sistema delle misure cautelari. (Rigetta, Trib. lib. Trento, 31/03/2009).

Cass. pen. n. 28908/2009

L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.

Cass. pen. n. 32172/2007

Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, c.p.p.

Cass. pen. n. 26096/2004

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.

Cass. pen. n. 3076/2003

In materia di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio della persona cui la misura è applicata è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari: ne consegue che non v'è ragione di reiterare l'atto quando - come nella fattispecie - esso era già stato posto in essere al momento della applicazione della misura cautelare alla quale l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza era poi immediatamente seguita.

Cass. pen. n. 22302/2003

In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 c.p.p.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.

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