Cass. pen. n. 30573/2011
L'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio - nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni - trattandosi di atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura. (Nella specie l'interrogatorio di garanzia era stato effettuato in sede di adozione della custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previo accertamento della pericolosità sociale dell'indagato, mediante relazione peritale). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 04 gennaio 2011).
Cass. pen. n. 36732/2010
Il mancato espletamento, nei cinque giorni dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, dell'interrogatorio dell'indagato non determina la perdita di efficacia della misura. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 09 febbraio 2010).
Cass. pen. n. 40141/2009
L'interrogatorio strumentale all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza deve essere espletato se ad esso non si sia dato luogo in precedenza, nella specie in sede cautelare, perché risponde alle stesse funzioni di garanzia che attengono all'intero sistema delle misure cautelari. (Rigetta, Trib. lib. Trento, 31/03/2009).
Cass. pen. n. 28908/2009
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.
Cass. pen. n. 32172/2007
Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, c.p.p.
Cass. pen. n. 26096/2004
In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.
Cass. pen. n. 3076/2003
In materia di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio della persona cui la misura è applicata è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari: ne consegue che non v'è ragione di reiterare l'atto quando - come nella fattispecie - esso era già stato posto in essere al momento della applicazione della misura cautelare alla quale l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza era poi immediatamente seguita.
Cass. pen. n. 22302/2003
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 c.p.p.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale ed è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non è, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.