(massima n. 1)
L'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio - nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni - trattandosi di atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolositą sociale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura. (Nella specie l'interrogatorio di garanzia era stato effettuato in sede di adozione della custodia cautelare in carcere, successivamente revocata, cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previo accertamento della pericolositą sociale dell'indagato, mediante relazione peritale). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 04 gennaio 2011).