(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione č impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.