Cassazione penale Sez. V sentenza n. 555 del 26 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure di sicurezza, l'omesso interrogatorio, nel termine di cinque giorni decorrenti dall'applicazione provvisoria della misura, non ne determina la perdita di efficacia, qualora essa sia adottata in epoca successiva all'applicazione della misura della custodia cautelare, in quanto l'art. 313 cod. proc. pen. prevede che l'audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio, nel corso del quale l'indagato abbia avuto modo di esporre le sue ragioni. (Fattispecie di applicazione provvisoria della misura del ricovero in casa di cura e custodia nei confronti di soggetto giā sottoposto agli arresti domiciliari, successivamente revocati, nella quale la S.C. ha osservato che l'interrogatorio č atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non, invece, alla verifica della pericolositā sociale del soggetto, accertamento che deve precedere l'adozione della misura di sicurezza). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 31/05/2016)

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