(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295 comma terzo c.p.p., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l'inidoneitą degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l'inutilizzabilitą dell'esito delle operazioni captative.