(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall'art. 274, lettera b), c.p.p., integra la fuga, il trasferimento, o la permanenza in un paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana, se considerata nelle sue concrete modalitā. (La Corte, nella specie, ha rimarcato il particolare valore significativo di ripetute manifestazioni di sfiducia da parte dell'indagato nei confronti dell'autoritā giudiziaria italiana; il trasferimento in un Paese estero in cui l'Italia non č in grado di far giungere la propria giurisdizione penale; e, infine, il rifiuto di rientrare in patria accampando giustificazioni che il giudice di merito ha insindacabilmente ritenuto pretestuose).