(massima n. 1)
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, secondo comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti č volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza č emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto.