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Articolo 2926 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Dispositivo dell'art. 2926 Codice Civile

Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.

La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto(1).

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Note

(1) I terzi possono esercitare tale facoltà esclusivamente nell'ipotesi in cui l'assegnazione della res sia stata di tipo satisfattivo, ovvero qualora il valore della res medesima superi, anche solo parzialmente, le spese e i crediti sostenuti dal creditore pignorante per il processo di esecuzione.

Ratio Legis

La norma in esame è finalizzata ad offrire adeguata tutela ai terzi che possano vantare dei diritti sui beni mobili nel frattempo assegnati attraverso la procedura forzata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1192 L'art. 2925 del c.c. contiene la disposizione di carattere generale, secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata si applicano anche all'assegnazione, con qualche opportuno adattamento, apportato negli articoli successivi. Cosi nell'art. 2926 del c.c. ho introdotto una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 del codice di procedura civile. Quando il bene mobile pignorato è trasferito mediante vendita, al terzo che dimostri il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a che questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi di datio in solutum forzata del bene mobile pignorato, manca, invece, tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene, durante la quale il ricavo della vendita sta in luogo del bene medesimo. Di qui l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del c.p.c. del nuovo codice di procedura; di qui pertanto l'opportunità di apprestare tutela al terzo, proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene mobile pignorato, dandogli la possibilità di ricuperare almeno l'equivalente in danaro del suo diritto. Ho fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione. E' ovvio che se l'assegnatario è costretto a tale pagamento, vien meno in tutto o in parte la ragione dell'assegnazione, che è quella di soddisfare il creditore; ho perciò stabilito che in tale ipotesi l'assegnatario conserva i suoi diritti nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi. L'art. 2927 del c.c., regolando il caso che l'assegnatario subisca l'evizione della cosa assegnata, gli riconosce, come è riconosciuto all'acquirente dall'art. 2921 del c.c., primo comma, il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Risorgono, naturalmente, le ragioni dell'assegnatario verso il debitore espropriato, ma, anche in questo caso, le garanzie prestate da terzi non rivivono.

Massime relative all'art. 2926 Codice Civile

Cass. civ. n. 20784/2007

La norma dell'art. 2926 c.c., che consente al terzo proprietario della cosa assegnata in sede esecutiva di rivolgersi all'assegnatario per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione nei casi in cui il pregiudizio subito dal terzo possa essere superato con gli ordinari rimedi oppositori previsti dal codice di rito in relazione alle procedure esecutive, salva la possibilità per il terzo di proporre azione di arricchimento nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda restitutoria che il terzo, a sua volta debitore del datore di lavoro dei creditori assegnatari delle somme, aveva proposto una volta che era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la sua opposizione agli atti esecutivi).

Cass. civ. n. 4375/1976

L'art. 2926 c.c., ove dispone che il terzo proprietario di bene mobile, assegnato al creditore procedente in esito ad esecuzione forzata, ha sessanta giorni per ripetere dall'assegnatario in buona fede la somma corrispondente al credito soddisfatto con la assegnazione, va inteso nel senso che il terzo deve proporre l'azione giudiziaria di ripetizione entro il predetto termine, e che l'inosservanza di quest'ultimo comporta decadenza dall'azione. a nulla rilevando un'eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro i sessanta giorni. Il terzo proprietario di bene mobile, che sia stato oggetto di espropriazione forzata e di assegnazione, ha diritto di ripetere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 2926 c.c., la sola somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, rimanendo così preclusa, verso l'assegnatario medesimo, ogni pretesa diversa o superiore. L'assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere tutti i documenti inerenti all'autoveicolo medesimo, rivolgendosi, ove occorra, al terzo venditore che abbia omesso di consegnarli all'acquirente. In quest'ultima ipotesi, non rileva che la vendita sia stata effettuata dal terzo con patto di riservato dominio, in quanto tale patto differisce il trasferimento della proprietà, ma non esime il venditore, salvo espressa previsione contraria, dall'obbligo di consegnare, con la cosa, tutti gli accessori e le pertinenze della stessa.

Cass. civ. n. 3861/1976

Qualora il giudice dell'esecuzione assegni, al creditore procedente, una somma che il debitore aveva versato, a titolo di cauzione, in controversia contro di lui instaurata da un terzo (nella specie, con denuncia di nuova opera), l'azione promossa da detto terzo per rimuovere gli effetti dell'assegnazione, in quanto pregiudizievoli del suo diritto sulla cauzione, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2926 c.c., stante la natura reale di quel diritto. Ne consegue che tale azione, essendo rivolta a rendere inoperante l'assegnazione tanto negli effetti satisfattori del creditore, quanto in quelli liberatori del debitore, va proposta in contraddittorio necessario di entrambi detti soggetti.

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