Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata [505 c.p.c.](1), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Note
(1)
Tale assegnazione ha lo stesso obiettivo dell'alienazione forzata, della quale costituisce un'azione alternativa, ossia ottenere il soddisfacimento del creditore attraverso il trasferimento della proprietà delle res pignorate, con l'unica differenza palese della prevalenza del carattere pubblicistico.
In questa ipotesi è il creditore ad esprimere la domanda di assegnazione del bene soggetto a procedura esecutiva, dando un impulso ad hoc al processo esecutivo.
L'assegnazione forzata si definisce "satisfattiva" nel momento in cui il prezzo determinato per il bene in questione risulta almeno parzialmente superiore alle spese derivanti dal processo esecutivo o alla quantificazione dei crediti garantiti; viene invece chiamata "sostitutiva" in tutte le restanti ipotesi.
In questa ipotesi è il creditore ad esprimere la domanda di assegnazione del bene soggetto a procedura esecutiva, dando un impulso ad hoc al processo esecutivo.
L'assegnazione forzata si definisce "satisfattiva" nel momento in cui il prezzo determinato per il bene in questione risulta almeno parzialmente superiore alle spese derivanti dal processo esecutivo o alla quantificazione dei crediti garantiti; viene invece chiamata "sostitutiva" in tutte le restanti ipotesi.