(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all'incanto l'art. 590 c.p.c. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l'ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all'onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all'art. 617, secondo comma, c.p.c., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un'attività che presuppone il provvedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell'avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell'avvenuta aggiudicazione).