(massima n. 1)
I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi e gli altri creditori intervenienti tardivamente (e come tali aventi diritto, a norma dell'art. 528 c.p.c., richiamato dall'art. 551 c.p.c. sull'intervento dei creditori nel procedimento di espropriazione presso terzi, a concorrere, se privilegiati, alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, se non privilegiati, a profittare dell'eventuale residuo che rimanga dopo la soddisfazione del creditore precedente e degli altri intervenuti in precedenza), non possono essere pregiudicati da eventuali accordi tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato circa il credito colpito dalla esecuzione, o da rinunce da parte del debitore medesimo, o del creditore procedente, al credito anzidetto. Pertanto, deve ritenersi che il giudicato, che abbia riconosciuto la sussistenza di una convenzione tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo, abbia piena efficacia nei confronti dei soggetti di tale negozio, mentre ne sia privo nei confronti degli altri eventuali creditori dell'esecutato, che, pur non essendo intervenuti nel processo esecutivo nel termine di cui all'art. 551 c.p.c. (udienza dinanzi al pretore in cui il terzo rende o dovrebbe rendere la dichiarazione), siano intervenuti tardivamente.