Il termine “
giudice” utilizzato dalla legge va inteso nel duplice significato di
ufficio giudiziario e di organo a cui sono attribuite determinate funzioni nell’ambito di un ufficio giudiziario.
Nell’ambito del processo esecutivo, si distingue tra giudice competente per l’esecuzione (intendendosi come tale l’ufficio giudiziario avente competenza per un determinato processo esecutivo) e
giudice dell’esecuzione (ossia l’organo di tale ufficio, designato volta per volta per sovraintendere allo svolgimento della singola esecuzione).
Il primo comma della norma dispone che il processo esecutivo viene diretto da un giudice appartenente all’ufficio del giudice competente per l’esecuzione, alla cui fisica individuazione provvede il
Presidente del Tribunale, previa presentazione del
fascicolo dell’esecuzione formato dal
cancelliere (di fatto, la nomina del giudice dell’esecuzione viene fatta una sola volta all’inizio dell’anno).
Poiché il fascicolo dell’esecuzione può essere formato soltanto dopo la
notifica del
pignoramento (o la redazione del verbale di pegno mobiliare da parte dell’
ufficiale giudiziario), la nomina avviene necessariamente a seguito del compimento di tale atto e del suo deposito in cancelleria ad opera della parte.
L’ultimo comma della norma estende l’applicazione al giudice dell’esecuzione delle disposizioni dettate dall’
art. 174 del c.p.c. e dall’
art. 175 del c.p.c., costituendo tale richiamo espressione del parallelismo esistente tra la figura del
giudice istruttore e quella del giudice dell’esecuzione.
In particolare, il rinvio che viene qui fatto al principio dell'immutabilità di cui all' art. 174 c.p.c., comporta che il giudice dell'esecuzione possa essere sostituito soltanto in caso di assoluto impedimento o gravi esigenze d'ufficio; deve comunque precisarsi che, qualora la sostituzione abbia luogo per motivi diversi, ciò non comporta la
nullità degli atti posti in essere, bensì la loro mera
irregolarità.
Al pari del giudice istruttore, i poteri del giudice dell'esecuzione si esercitano mediante
ordinanza; tuttavia, accanto alle analogie, esistono anche delle importanti divergenze di natura sostanziale tra le figure del giudice dell'esecuzione e del giudice istruttore.
In particolare, mentre al giudice istruttore è affidata una funzione di preparazione della causa in vista della decisione del
collegio e sotto il controllo di questo, il giudice dell'esecuzione esercita la proprie attribuzioni in piena autonomia, ed è anche munito del c.d. potere satisfattorio, ossia quello di porre in essere gli atti volti alla soddisfazione dei crediti azionati (cfr.
art. 510 del c.p.c.).