(massima n. 1)
In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. (Regola giurisdizione).